ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA' DI MODICA

ARTICOLO 1    
L' Associazione Socio Assistenziale di Volontaiato di Protezione Civile denominata "A.V.C.M. Associazione Volontari Città di Modica", non ha scopo di lucro, ha carattere aconfessionale, apolitico, apartitico ed ha durata illimitata.
Essa ha lo scopo primario di offrire volontariamente e gratuitamente la propria opera nei servizi di Solidarietà e Protezione Civile (calamità in genere), collaborando con le forze istituzionali.
Tale opera consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: collegamenti e comunicazioni radio; intervento in caso di incendi boschivi; salvaguardia del patrimonio ecologico in genere; intervento sanitario; ricerca persone scomparse; prevenzione della droga nelle scuole e altre comunità sociali; informazione pubblica delle condizioni di traffico stradale; informazione e prevenzione dei piccoli reati in genere; soccorso civile in genere; diffusione e conoscenza delle radioemissioni; favorire finalità e scopi atti ad assolvere compiti di civile e mutuo soccorso nei confronti di qualsiasi persona che ne abbia bisogno, nonchè l'assistenza morale e materiale.
L'Associazione si prefigge altresì di impartire nozioni tecniche, teoriche e pratiche istruendo i soci stessi sulle norme che disciplinano la materia.

ARTICOLO 2
L' Associazione ha sede in Modica nella Via Rollo n° 29.

ARTICOLO 3
Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote associative, da assegnazioni di Enti pubblici, da introiti e contributi vari.
E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associaizione.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 4
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà e sottoporrà all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario.

ARTICOLO 5
Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

ARTICOLO 6
I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori i promotori dell'Associazione ed i firmatari dell'atto costitutivo.
I soci ordinari sono ammessi, in seguito a domanda, col voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei soci ed hanno gli stessi diritti e le stesse prerogative dei soci fondatori.
Non esistono limitazioni nei diritti di ciascun socio essendo l'Assemblea costituita da tutti gli associati. Pertanto i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonchè per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano presentato i certificati penali e di buona condotta e che abbiano versato la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci a qualsiasi titolo sono gratuitamente e non danno diritto a compenso alcuno.
Per essere ammesso in qualità di socio è necessario presentare domanda indirizzata al Consiglio Direttivo; essa deve essere corredata da tre foto formato tessera, fotocopia di documento valido, fotocopia della ricevuta di pagamento della quota associativa per l'anno in corso e certificato di sana e robusta costituzione rilasciata da medico AUSL.

ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo, composto da soci, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di sette membri. Essi componenti del Consiglio Direttivo nomineranno fra loro il Presidente che ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono forniti a titolo gratuito ed onorifico.
I Consiglieri durano in carica tre anni e cono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei cosi componenti.
Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente eletto lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

ARTICOLO 8
Resta demandato al Consiglio Direttivo tutto quanto attinente l'amministrazione dell'Associazione con pieni poteri per lo scopo, ad esclusione soltanto delle attribuzioni del presente statuto specificatamente demandate all'Assemblea dei Soci che sono di competenza della stessa.

ARTICOLO 9
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'assemblea dei soci: è investito dei più ampi poteri decisionali; rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Cura e tiene altresì i contatti con le autorità, con le altre associazioni, con la Stampa e con quanti altri possano interessare l'Associazione stessa; per tale compito viene coadiuvato dal Vice Presidente o da persona delegata. Le sue decisioni sono ultime ed inappellabili.

ARTICOLO 10
Il Vice Presidente, in assenza o per delega del Presidente in carica, ha gli stessi poteri decisionali.

ARTICOLO 11
Quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengono meno per dimissioni o per cessazione della qualifica di socio subentra il primo dei non eletti. Nel caso che nell'elenco non esista più alcun nominativo, è compito dell'assemblea nominarlo entro sessanta giorni. Nel caso che vengano meno contemporaneamente tre o più componenti bisogna azzerare e procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 12
Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttico rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13
Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo, entro un mese dalla scadenza dalla scadenza delle cariche.
I soci che desiderano candidarsi devono farlo secondo le norme indicate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i soci in regola col tesseramento.
Essa ha i seguenti compiti:
- ammissione nuovi soci;
- approvazione rendiconto economico e finanziario;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione e deliberazione dei progetti;
- definizione delle linee programmatiche;
- definizione della quota associativa;
- organizzare gruppi di studio;
- individuare le strategie politiche;
- curare la sostituzione dei membri dimissionari.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne è fatta richiesta da un quinto dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno valide in prima convocazione quando è presente non meno della metà dei soci più uno: qualora tale numero non fosse raggiunto le Assemblee saranno convocate in seconda convocazione un'ora dopo di quella stabilita per la prima, ed in questa seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria avverrà con comunicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data scelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.
Parimenti le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci o rendiconti dell'Associazione saranno affissi, per almeno quindici giorni dalla loro approvazione, nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 15
Delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea si redige processo verbale su apposito registro delle riunioni, firmato dal Presidente, dal Segretario o dai membri del Consiglio Direttivo. Detto registro deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 16
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altro socio.
Il socio delegato potrà rappresentare in Assemblea un solo socio.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le decisioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e del presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati.

ARTICOLO 17
I soci sono tenuti:
- ad osservare lo statuto nonchè i deliberati;
- ad adempiere agli obblighi economici;
- a non prendere iniziative personali a nome dell'Associazione.

ARTICOLO 18
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
- per mancato rinnovo annuale della tessera;
- per recesso;
- per radiazione deerminata da gravi e dolose infrazioni alle norme statutarie.
Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 19
Le mansioni che regolano l'andamento dell'Associazione possono essere demandate ai soci. Ogni responsabile di settore potrà scegliere quanti e quali collaboratori egli ritenga opportuno impiegare per il buon funzionamento del proprio ufficio e ciò avvisandone preventivamente e per iscritto la segreteria. Sarà cura del Presidente o di chi ne fa le veci, controllare il funzionamento di ogni singolo ufficio e, se necessario, prendere decisioni in merito o consigliare per il meglio.

ARTICOLO 20
Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria e tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662.

 

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